keyboard_tab Digital Market Act 2022/1925 IT
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- 1 Articolo 34 Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
CAPO II
GATEKEEPER
CAPO III
PRATICHE DEI GATEKEEPER CHE SONO SLEALI O CHE LIMITANO LA CONTENDIBILITÀ
CAPO IV
INDAGINE DI MERCATO
CAPO V
POTERI DI INDAGINE, DI ESECUZIONE E DI MONITORAGGIO
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- gatekeeper
- servizio di piattaforma di base
- servizio della società dell'informazione
- settore digitale
- servizi di intermediazione online
- motore di ricerca online
- servizio di social network online
- servizio di piattaforma per la condivisione di video
- servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero
- sistema operativo
- browser web
- assistente virtuale
- servizi di cloud computing
- negozi di applicazioni software
- applicazione software
- servizio di pagamento
- servizio tecnico che supporta servizi di pagamento
- sistema di pagamento per gli acquisti in-app
- servizio di identificazione
- utente finale
- utente commerciale
- posizionamento
- risultati di ricerca
- dati
- dati personali
- dati non personali
- impresa
- controllo
- interoperabilità
- fatturato
- profilazione
- consenso
- organo giurisdizionale nazionale
- imprese 16
- articolo 10
- preliminari 10
- gatekeeper 8
- accesso 8
- constatazioni 8
- questione 8
- diritto 8
- associazioni 6
- divulgazione 6
- stati 6
- adottare 6
- fascicolo 6
- paragrafo 4
- ascoltati 4
- estende 4
- informazioni 4
- decisioni 4
- basa 4
- autorità 4
- competenti 4
- membri 4
- procedura 4
- fermo 2
- diritti 2
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- essi 2
- rispetto 2
- interesse 2
- tutela 2
- propri 2
- documenti 2
- aziendali 2
- disposizione 2
- esistenza 2
- dimostrare 2
- necessarie 2
- utilizzo 2
- impedire 2
- presente 2
- nessuna 2
- caso 2
- corrispondenza 2
- interni 2
- pienamente 2
- riservate 2
- stabiliscono 2
Articolo 34
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all' impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:
a) | alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e |
b) | alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). |
2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle constatazioni preliminari, comprese le questioni su cui la Commissione ha sollevato obiezioni, in merito alle quali i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di esprimersi.
4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. In caso di disaccordo tra le parti, la Commissione può adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
Articolo 34
Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all' impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:
a) | alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e |
b) | alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). |
2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare alla Commissione le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle constatazioni preliminari, comprese le questioni su cui la Commissione ha sollevato obiezioni, in merito alle quali i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di esprimersi.
4. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa dei gatekeeper, delle imprese o delle associazioni di imprese in questione. Essi hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. In caso di disaccordo tra le parti, la Commissione può adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza fra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.
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